Gentile Cliente, con la presente Circolare vogliamo informarla sulle novità introdotte dal Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 (c.d. Decreto Liquidità), diverse e ulteriori rispetto a quelle relative alla sospensione dei versamenti tributari/previdenziali, già oggetto di analisi nella precedente Circolare n. 13 del 10 aprile 2020.
MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE
Il Decreto interviene su due fronti: da un lato, con riferimento ai finanziamenti destinati alle PMI viene rafforzata l’operatività del Fondo Centrale di Garanzia PMI; dall’altro, per i finanziamenti alle grandi imprese viene prevista una specifica garanzia statale concessa attraverso SACE spa.
1. PMI1, INCLUSI LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI (art. 13)
Il Decreto riscrive la materia, abrogando l’art. 12 del Decreto Cura Italia che già era intervenuto estendendo l’ambito di applicazione del Fondo di Garanzia PMI con misure eccezionali e temporanee.
Si ricorda che la garanzia del Fondo è una agevolazione che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti. Con il Fondo di Garanzia PMI, il Mediocredito Centrale (Istituto con rating pari allo Stato Italiano) rilascia una garanzia a prima richiesta a favore delle imprese e professionisti che necessitano di finanziamenti e che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. La garanzia del Fondo prende il posto delle garanzie normalmente richieste per avere accesso al credito bancario. In altre parole, nel momento in cui un’impresa domanda un finanziamento presso banche o società di leasing può contestualmente richiedere una garanzia statale tramite il Fondo. In questo modo i rischi per gli intermediari risultano notevolmente ridotti favorendo il rilascio di crediti e finanziamenti. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente: tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere richieste al cliente altre garanzie reali, assicurative o bancarie.
Le misure introdotte dall’art. 13 del Decreto Liquidità hanno l’obiettivo di “alleggerire” i requisiti di accesso alla garanzia e a potenziarne ulteriormente l’intervento al fine di facilitare l’accensione di nuovi finanziamenti o la rinegoziazione di finanziamenti in essere.
In particolare, viene stabilito che fino al 31 dicembre 2020:
– la garanzia è concessa a titolo gratuito;
– l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro (rispetto ai 2,5 milioni ordinariamente previsti);
1 Come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ovvero imprese che occupano meno di 250 persone e contemporaneamente presentano una delle seguenti condizioni alternative: fatturato annuo fino a 50 milioni di Euro oppure totale di bilancio annuo fino a 43 milioni di Euro; sono inclusi anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA
– sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti fino a 499 (in via ordinaria possono accedere soltanto le imprese con numero di dipendenti non superiore a 249);
– possono accedere alla garanzia anche imprese che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi della disciplina bancaria, purché tale classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020;
Caratteristiche e misure della garanzia sono diverse a seconda delle seguenti fattispecie:
- 1) Garanzia del 90% con riguardo ai finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche: – ammontare non superiore all’importo maggiore tra: il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019; il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019; il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi (nei successivi 12 per le imprese con numero di dipendenti compreso tra 250 e 499); – durata fino a 72 mesi;
- 2) Garanzia del 90% con possibilità di cumulo con un’ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso: – in favore dei soggetti con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro; – per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiari.
3) Garanzia del 100% dell’importo finanziato per finanziamenti di importo non superiore a 25.000 euro (fermo restando il rispetto del tetto massimo del 25% dei ricavi o compensi
del soggetto beneficiario), purché:
– il finanziamento preveda l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi
dall’erogazione e abbia una durata fino a 72 mesi;
Per questi finanziamenti fino a massimo 25.000 euro, viene previsto anche un iter procedurale accelerato: il rilascio della garanzia è automatico, senza alcuna valutazione da parte del Fondo, e il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo.
2. GRANDI IMPRESE2 (ART. 1)
Viene introdotta la possibilità da parte di SACE spa di rilasciare garanzie entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.
2 Nonché PMI (inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA) che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di Garanzia PMI.
L’importo del prestito assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) 25% del fatturato annuo dell’impresa relativo al 2019;
2) il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività.
La garanzia copre il:
1) 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia
e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
2) 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi
e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
3) 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.
L’impresa che beneficia della garanzia:
1) Assume l’impegno di non approvare la distribuzione dei dividendi nel 2020;
2) Assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
3) Deve destinare il finanziamento a sostenere costi del personale, investimenti o capitale
circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.
MISURE DI CARATTERE FISCALE
Si è già detto nella precedente Circolare n. 13 del 10 aprile 2020 delle norme riguardanti la sospensione dei versamenti tributari/previdenziali in scadenza nei mesi di aprile e maggio.
Il Decreto interviene anche con le seguenti misure di carattere fiscale.
3. PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI (ART. 19)
Si prevede, per i titolari di reddito da lavoro autonomo e provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, la possibilità di non assoggettamento a ritenuta d’acconto – da parte del sostituto d’imposta – per i ricavi e i compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
Le ritenute non operate andranno versate entro il 31 luglio 2020 in unica soluzione o rateizzando l’importo in 5 rate mensili di pari importo, da pagare a cominciare da luglio.
4. ACCONTI IMPOSTE SUI REDDITI (ART. 20)
Si dispone che le sanzioni e gli interessi per il mancato o insufficiente versamento degli acconti non si applichino se l’importo versato con il metodo previsionale, ossia in base all’imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, risulti almeno pari all’80% della somma effettivamente dovuta a titolo di acconto. Quanto alle imposte oggetto della presente agevolazione, l’art. 20 fa esplicito riferimento soltanto a IRPEF, IRES e IRAP. Tuttavia, la Circolare 9/E/2020 del 13/04/2020 ha esteso la misura anche all’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti “minimi” o “forfettari”, alla cedolare secca sui canoni di locazioni, all’IVIE e IVAFE.
Tale previsione, come chiarito dalla Circolare 9/E/2020, è da intendersi riferita all’importo degli acconti complessivamente dovuti per l’anno d’imposta 2020, e quindi ad entrambe le rate dell’acconto dovuto per tale periodo.
5. NORMATIVA APPALTI: PROROGA VALIDITA’ CERTIFICATI ART. 17-BIS C. 5 D.LGS 241/1997 (ART. 23)
L’articolo dispone che i certificati di sussistenza dei requisiti, che esonerano dagli obblighi in materia di appalti, rilasciati dall’Agenzia delle entrate alle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, di cui all’articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997, entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.
Sempre in materia di normativa sugli appalti in materia di ritenute e compensazioni, si ricordano i chiarimenti forniti dalla Circolare 8/E/2020:
– anche i soggetti rientranti nell’ambito applicativo della normativa in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, disciplinati dall’articolo 17-bis del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, possono sospendere i versamenti delle ritenute e contributi su redditi da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 18 del Decreto; in tale circostanza, sono sospesi anche i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni, essendo gli stessi strettamente connessi ai versamenti sospesi delle ritenute da parte dell’appaltatore;
– nell’evenienza di cui al punto precedente, nel caso in cui, alla data stabilita dal c. 2 dell’art. 17-bis D.Lgs 241/1997 (cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute), sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi da parte dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente non ne deve sospendere il pagamento;
– i controlli a carico del committente e, quindi, l’obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di inadempimento o non corretto adempimento dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, riprenderanno, pertanto, dal momento del versamento o dall’omesso versamento delle ritenute alla scadenza prevista dall’articolo 18 del Decreto.
6. VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE (ART. 26)
Si prevede che a decorrere dal 2020, allo scopo di ridurre e semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sia effettuato:
1) per le fatture emesse nel primo trimestre solare, se l’importo dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all’imposta dovuta per il secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio 2020);
2) per le fatture emesse nei primi due trimestri solari, se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre 2020).
Pertanto, nei casi in cui l’importo dovuto sia non rilevante, tale misura rappresenta una semplificazione rispetto alle scadenze ordinarie di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, fissate al giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre.
7. CREDITO D’IMPOSTA SPESE DI SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI (ART. 30)
Si prevede che il credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro previsto dall’articolo 64 D.L. 18/2020 nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 20mila euro, è riconosciuto anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza, idonei a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. I criteri e le modalità per l’applicazione saranno stabiliti con un decreto in via di emanazione dal Mise.
MISURE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DELLE IMPRESE
8. DIFFERIMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA (ART. 5)
L’art. 5 stabilisce il differimento al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del nuovo Codice di cui al D.Lgs. 14/2019, originariamente previsto dal 15 agosto 2020.
9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE (ART. 6)
L’art. 6 del Decreto sancisce che, dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, non si applicano – per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data – alcune norme sulla tutela del patrimonio sociale che impongono la ricostituzione del capitale sociale (artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c.), e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies.
10. DISPOSIZIONI SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (ART. 7)
Al primo comma dell’art. 17 si prevede che nella redazione del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività può comunque essere operata, se risulta sussistente nell’ultimo bilancio dell’esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.
Il secondo comma stabilisce che la disposizione di cui sopra si applica anche “ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati”. La norma in questo caso non brilla di chiarezza. Un’interpretazione potrebbe essere la seguente, qualora il Legislatore con l’espressione “bilanci chiusi” intendesse “bilanci degli esercizi chiusi”: il tema della continuità per il bilancio dell’esercizio 2019 si ritiene superato a condizione che la continuità ci fosse nel bilancio dell’esercizio 2018 (in quanto ultimo bilancio dell’esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020 al momento dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2019, supponendo che nel momento di redigere il bilancio 2019 sia già stato ultimato quello del precedente anno 2018).
Se così fosse quindi, al momento di redigere i bilanci del 2020, si dovrà fare riferimento ad una continuità ipotizzata nel bilancio del 2019, che a sua volta faceva riferimento alla continuità del bilancio dell’esercizio 2018.
11. DISPOSIZIONI IN TEMA DI FINANZIAMENTI DEI SOCI (ART. 8)
Al fine di incentivarne il ricorso, i finanziamenti erogati dai soci alle società tra il 9 aprile 2020 e la fine del 2020 non sono assoggettati alla disciplina di cui agli artt. 2467 e 2497- quinquies c.c.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 2467 c.c., il rimborso dei finanziamenti dei soci di srl a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. A tali fini s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli che sono stati concessi in un momento in cui risulti un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Di conseguenza, a prescindere dalla situazione economico-finanziaria delle società, per i finanziamenti erogati dai soci nell’arco temporale compreso tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020, il relativo rimborso non è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e resta fermo anche se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società.
12.DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE (ART. 9)
L’art. 9 del Decreto prevede la proroga di 6 mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021.
Nei relativi procedimenti per l’omologazione, pendenti alla data del 23 febbraio 2020, è riconosciuta al debitore la possibilità di presentare, sino all’udienza fissata per l’omologa, istanza al Tribunale per la concessione di un termine (non prorogabile) massimo di 90 giorni – decorrenti dalla data del decreto del Tribunale – per il deposito di un nuovo piano e proposta di concordato preventivo o di un nuovo accordo di ristrutturazione. L’istanza è inammissibile se presentata nell’ambito di un procedimento di concordato nel corso del quale è già stata tenuta l’adunanza dei creditori, ma non sono state raggiunte le maggioranze di cui all’art. 177 del RD 267/1942.
È altresì consentito al debitore, che necessiti di modificare unicamente i termini di adempimento (per non più di sei mesi) del concordato o dell’accordo, di depositare – sino all’udienza fissata per l’omologazione – una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini, unitamente alla documentazione che comprova tale esigenza.
L’art. 9 del DL “liquidità” disciplina anche l’ipotesi del concordato “con riserva” (art. 161 comma 6 L. fall.), il cui termine sia già stato prorogato dal Tribunale: il debitore può presentare, prima della scadenza, istanza – motivata da specifici fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza sanitaria – per la concessione di un’ulteriore proroga di 90 giorni, anche qualora sia stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. Uguale istanza può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all’art. 182-bis comma 7 L. fall. (c.d. pre-accordo).
13.DISPOSIZIONI IN TEMA DI RICORSI (ART. 10)
L’art. 10 dispone l’improcedibilità di tutti i ricorsi – a eccezione della richiesta del Pubblico Ministero di cui all’art. 15 comma 8 L. fall. – per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.
14. PROROGA TERMINI DEI PROCEDIMENTI (ART. 34)
Vengono ulteriormente prorogati, sino all’11 maggio 2020, i termini dei procedimenti civili.
Lo studio rimane a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e/o approfondimento che ritenete necessario.
Grazie e cordiali saluti.
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DEGRASSI, SIARD & ASSOCIATI