Trieste, 25/05/2020
Ns. Prot. 15/2020/M.C.
Gentile Cliente, con la presente Circolare vogliamo informarla sulle novità introdotte dal Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), entrato in vigore il 19.05.2020.
Il decreto dovrà essere convertito in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
Di seguito si illustrano le principali novità di carattere fiscale.
SOMMARIO
- SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (artt. 126 e ss.)
- VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE (art. 126)
- ESCLUSIONE DEI VERSAMENTI IRAP (art. 24)
- INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE (art. 147)
- INDENNITÀ PER AUTONOMI, COLLABORATORI E DIPENDENTI (art. 78, 84, 85, 98)
- NOVITÀ CONGEDI PARENTALI E BONUS BABY SITTING (art. 72)
- CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (art. 25)
- AGEVOLAZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ CON RICAVI TRA 5 E 50 MILIONI DI EURO (art. 26)
- CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI (art. 28)
- CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE (art. 125)
- CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DI PUBBLICI ESERCIZI (art. 120)
- CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA RICONOSCIUTI DA PROVVEDIMENTI EMANATI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA DA COVID-19 (art. 122)
- DETRAZIONE DEL 110% (C.D. “SUPERBONUS”) (art. 119)
- TAX CREDIT VACANZE (art.176)
- ESONERO PAGAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (art. 181)
- MISURE PER INCENTIVARE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE (art. 229)
- MISURE IN MATERIA DI INTEGRAZIONI SALARIALI E SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE
1. SOSPENSIONEDEIVERSAMENTI(artt.126ess.)
ESTENSIONE DELLA SOSPENSIONE AL MESE DI GIUGNO PER GLI ENTI SPORTIVI (art. 127)
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, possono beneficiare della sospensione dei versamenti relativi a IVA, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e premi INAIL fino al 30.6.2020, invece che fino al 31.5.2020.
DIFFERIMENTO AL 16.9.2020 DEL TERMINE DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI (art. 126 – 127)
Viene unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un’unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.
Nella seguente tabella si riepilogano i versamenti che sono stati sospesi e i relativi termini di effettuazione.
Versamenti sospesi | Vecchio termine di effettuazione | Nuovo termine di effettuazione |
Versamenti scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, nonché versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza (es. soggetti che svolgono attività di ristorazione, gestiscono stazioni marittime, ecc.) | 31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nel mese di marzo 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”). | 31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di euro) o di almeno il 50% (soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. | 30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione a partire dall’1.4.2019. | 30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle associazioni e delle società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche. | 30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nel mese di giugno 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte, delle associazioni e delle società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche. | – | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 30.6.2020 in 16.9.2020 in relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e unica soluzione unica soluzione
assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’im-presa. | o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 | o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
2. VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE (art. 126)
I nuovi termini si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta.
Nella seguente tabella si riepilogano i casi in cui è stata prevista la possibilità di non effettuare la ritenuta e i termini stabiliti per il versamento delle ritenute non operate.
Ritenute non operate | Vecchio termine di versamento | Nuovo termine di versamento |
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, ai sensi degli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, non operate: nei confronti dei lavoratori autonomi e degli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019 e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato; nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.5.2020. | 31.7.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da luglio 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
3. ESCLUSIONE DEI VERSAMENTI IRAP (art. 24)
I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”), sono esclusi dall’obbligo di versamento:
- del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”);
- della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”). Rimane fermo il versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”).
AMMONTARE DEI VERSAMENTI ESCLUSI
Determinazione del saldo 2019
Fermo restando il pagamento dell’acconto dovuto per il 2019, il saldo 2019 escluso da versamento è pari all’eventuale eccedenza a debito emergente dalla dichiarazione IRAP 2020.
Lo sconto fiscale, quindi, è “effettivo” soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito, circostanza che, di regola, ricorre solo per i soggetti che, nel 2019, abbiano incrementato il valore della produzione netta rispetto al 2018 (e, dunque, vantino un’IRAP dovuta per il 2019 superiore a quella dovuta per il 2018).
Determinazione del primo acconto 2020
La prima rata esclusa dal versamento va determinata in misura pari al:
- 40% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;
- 50% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA. ESCLUSIONE DELL’IMPORTO NON VERSATO DALL’IMPOSTA DOVUTA A SALDO PER IL 2020 Al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall’imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata a novembre 2020, anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40% – o 50% per i soggetti ISA – dell’IRAP dovuta per il 2019), pur se non versata. 4. INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPEN- SAZIONE (art. 147) Per il solo anno 2020, viene incrementato da 700.000 a 1 milione di euro il limite dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere:
- utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”. 5. INDENNITÀ PER AUTONOMI, COLLABORATORI E DIPENDENTI (art. 78, 84, 85, 98) Sono rifinanziate per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori, già previste per il mese di marzo 2020. Sono anche modificati alcuni presupposti per beneficiare di tali misure di sostegno (ad esempio, viene prevista la generale cumulabilità delle stesse con l’assegno ordinario di invalidità erogato dall’INPS). INDENNITÀ PER IL MESE DI APRILE 2020 Per il mese di aprile 2020, l’indennità è riconosciuta nella misura di 600 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:
lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) (art. 84);
- lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (art. 78);
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali (art. 84);
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (art. 84);
- lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio (art. 84);
- collaboratori sportivi (art. 98) Per i soggetti che hanno già ricevuto dall’INPS l’indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda. INDENNITÀ PER IL MESE DI MAGGIO 2020 Per il mese di maggio 2020 l’indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili.
L’indennità ammonta a 1.000 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:
- collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di al- meno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);
- lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020. Per le altre categorie, a maggio l’indennità è replicata in 600 euro, con la sola eccezione degli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO (artigiani e commercianti) ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale. INDENNITÀ PER I LAVORATORI DOMESTICI È istituita una nuova indennità per i lavoratori domestici, nella misura di 500 euro, per ciascun mese di aprile e maggio.
L’indennità, erogata dall’INPS previa istanza, spetta se il soggetto è titolare, alla data del 23.2.2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali; inoltre, il lavoratore non deve essere convivente con il datore di lavoro. 6
6. NOVITÀ CONGEDI PARENTALI E BONUS BABY SITTING (art. 72)
Si ricorda che il Decreto Cura Italia aveva introdotto all’art. 23 un congedo della durata di massimo 15 giorni anche non consecutivi (per il quale è riconosciuta un’indennità), a favore di genitori lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, lavoratori autonomi iscritti all’INPS con per i figli di età non superiore ai 12 anni. Ora il Decreto Rilancio estende il congedo, alle medesime condizioni, da 15 a 30 giorni.
Viene inoltre aumentato da 600 a 1.200 euro il Bonus baby sitting, con la novità costituita dal fatto che ora può essere utilizzato non solo per servizi di baby sitting, ma anche direttamente dal richiedente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
7. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (art. 25)
Viene previsto un contributo a fondo perduto per imprese, anche agricole, e titolari di reddito di lavoro autonomo (artigiani, commercianti).
Sono tuttavia esclusi:
- i professionisti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 27 del DL 18/2020);
- i lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 38 del DL 18/2020);
- i professionisti iscritti ad un Ordine. CONDIZIONI Il contributo spetta a condizione che:
- i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro;
- l’ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019 (non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019). MISURA DEL CONTRIBUTO L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019:
– 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000 euro;
– 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000 e 1 milione di euro; – 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro. È previsto un contributo minimo, pari a:
– 1.000 euro, per le persone fisiche; 7
– 2.000 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO
Il contributo è riconosciuto tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate le cui modalità verranno definite da un prossimo provvedimento.
8. AGEVOLAZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ CON RICAVI TRA 5 E 50 MILIONI DI EURO (art. 26)
Vengono previste agevolazioni per le società di capitali i cui ricavi del 2019 sono compresi tra 5 e 50 1
milioni di euro , le quali abbiano subìto una riduzione dei ricavi di oltre il 33% nel periodo tra l’1.3.2020 e il 30.4.2020 rispetto agli stessi due mesi del 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
Se, entro il 31.12.2020, viene effettuato un aumento di capitale a favore di tali società:
ai soci che effettuano il versamento compete un credito d’imposta del 20%, utilizzabile in compen- sazione dal 2021;
alla società compete un credito d’imposta, anch’esso utilizzabile dal 2021, pari al 50% della perdita del 2020 eccedente il 10% del patrimonio netto (assunto al lordo di tale perdita), fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. L’ammontare massimo dell’aumento di capitale agevolabile è pari a 2 milioni di euro (a cui corrisponde, in capo al socio, un credito d’imposta massimo di 400.000 euro). La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio. Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate. L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
9. CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABI- TATIVI (art. 28)
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli enti non commerciali è riconosciuto un credito d’imposta parametrato ai canoni di locazioni degli immobili ad uso non abitativo. CONDIZIONI Il contributo spetta a condizione che: 1 Nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo. 8
- i ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche);
- i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento. MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA Il credito d’imposta è commisurato all’importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al:
60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo. Il credito d’imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
10.CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE (art. 125)
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:
– la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
– l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termoscanner) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi). Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.
11.CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DI PUBBLICI ESERCIZI (art. 120)
Per i soggetti esercenti attività impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ri- storanti, alberghi, cinema, teatri, musei) è previsto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nel limite di 80.000 euro per beneficiario. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione. 9
12.CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA RICONOSCIUTI DA PROVVEDIMENTI EMANATI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA DA COVID-19 (art. 122)
I soggetti beneficiari dei crediti d’imposta di seguito elencati possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari:
- credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020;
- credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 (precedente punto 9);
- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120 (precedente punto 10) (precedente punto 11);
- credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 (precedente punto 10).
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate verranno definite le modalità attuative. 13. DETRAZIONE DEL 110% (C.D. “SUPERBONUS”) (art. 119) È incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica: 1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’in- volucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; 2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
3. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.
LIMITI DI SPESA
La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:
- 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
- 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- 30.000 euro per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Se l’intervento consiste nella sostituzione degli impianti di riscaldamento la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. IMMOBILI PER I QUALI È POSSIBILE FRUIRE DEL SUPERBONUS La detrazione “potenziata” al 110% spetta soltanto per i suddetti interventi effettuati:
- dai condomìni (quindi per gli interventi sulle parti comuni condominiali);
- sulle singole unità immobiliari, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
La detrazione con aliquota del 110% non spetta, per espressa previsione normativa, se le spese per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dalle persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale. MIGLIORAMENTO DELLA CLASSE ENERGETICA DELL’EDIFICIO Per poter beneficiare dell’agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti. Detti requisiti minimi devono consentire:
- il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio;
- ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. INTERVENTI ANTISISMICI Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co. 1-bis – 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013.
Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”. 11
IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI
Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, spetta nella misura del 110%, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.
COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI
Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%. L’agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
CESSIONE DELLA DETRAZIONE E SCONTO SUL CORRISPETTIVO (art. 119, 121)
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
- per lo sconto in fattura. Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- per la cessione della detrazione. In questo caso, l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR.
- riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
- installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%. 12
14. TAX CREDIT VACANZE (art.176)
Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonchè dagli agriturismo e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Il credito di cui al comma è riconosciuto alle seguenti condizioni:
le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 %, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 % in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto. Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione con facoltà di successive cessioni a terzi.
15. ESONERO PAGAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (art. 181)
Le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal canone di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
16. MISURE PER INCENTIVARE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE (art. 229)
Viene introdotto “buono mobilità”, pari al 60 % della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette (anche a pedalata assistita) e monopattini elettrici.
Con decreto di prossima emanazione verranno definite le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione dei benefici. 13
Di seguito si elencano sinteticamente le principali misure in materia giuslavoristica. Per maggiori approfondimenti vi consigliamo di contattare il Vostro consulente del lavoro.
17. MISURE IN MATERIA DI INTEGRAZIONI SALARIALI E SOSTEGNO ALL’OC– CUPAZIONE
Il decreto “Rilancio” apporta numerose modifiche alle disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e Cassa integrazione guadagni in deroga del DL 18/2020 (decreto “Cura Italia”) e introduce una nuova misura consistente in sovvenzioni per il pagamento delle retribuzioni al fine di evitare i licenziamenti nel periodo emergenziale COVID-19.
NOVITÀ IN MATERIA DI CIGO E ASSEGNO ORDINARIO COVID-19
L’art. 68 del decreto “Rilancio” opera significative modifiche all’art. 19 del DL 18/2020, recante norme speciali in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e assegno ordinario.
Estensione dei trattamenti
La norma in esame stabilisce che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di:
- 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020;
- incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso.
È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dall’1.9.2020 al 31.10.2020.
Tale estensione della durata trova applicazione anche per la Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) concessa alle aziende già in Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) secondo la disciplina dell’art. 20 del DL 18/2020 (art. 69 del decreto “Rilancio”)
Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti all’1.9.2020.
Ampliamento del novero dei beneficiari
Viene ampliata la platea dei beneficiari del trattamento di integrazione salariale ordinario, indicando come destinatari i lavoratori in forza ai datori di lavoro richiedenti la prestazione al 25.3.2020. Viene quindi derogato il precedente limite del 17.3.2020 fissato dall’art. 41 del DL 23/2020 (c.d. decreto “liquidità”).
ANF per i beneficiari di assegno ordinario
Un’ulteriore misura di favore consente la fruizione dell’assegno per il nucleo familiare ai beneficiari di assegno ordinario COVID-19, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.
Obbligo di consultazione sindacale
La norma reintroduce l’obbligo – per il datore di lavoro – di informazione, consultazione e esame congiunto con le rappresentanze sindacali ai fini della presentazione della domanda di trattamento ordinario. Tale obbligo era stato rimosso dal testo dell’art. 19 del DL 18/2020 in sede di conversione in legge.
Nuovo termine di presentazione della domanda di CIGO
Il termine di presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di integrazione ordinaria viene ora fissato entro il mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, e non più entro il quarto come da disposizione previgente.
NOVITÀ IN MATERIA DI CIG IN DEROGA
L’art. 70 del decreto “Rilancio” interviene con riferimento alle disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni in deroga prevista con causale COVID-19 dall’art. 22 del DL 18/2020.
Anche in questo caso si prevede l’estensione della durata del trattamento:
- di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020;
- incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso.
È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dall’1.9.2020 al 31.10.2020.
Inoltre, si prevede il riconoscimento del trattamento ai lavoratori dipendenti in forza al 25.3.2020.
A fronte di tali interventi estensivi, la norma in esame restringe il campo di applicazione dell’esonero dall’obbligo di raggiungimento dell’accordo sindacale, necessario ai fini della presentazione della domanda di accesso al trattamento in deroga, limitandolo ai soli datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.
AIUTI PER IL PAGAMENTO DEI SALARI DEI DIPENDENTI PER EVITARE I LICENZIAMENTI DURANTE LA PANDEMIA DI COVID-19 L’art. 60 del decreto “Rilancio” attribuisce alle Regioni, Provincie autonome, altri enti territoriali e Camere di Commercio la possibilità di concedere alle imprese aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni per contribuire al pagamento dei salari dei dipendenti ed evitare i licenziamenti durante il periodo di emergenza COVID-19.
La sovvenzione per il pagamento dei salari non può superare l’80% della retribuzione mensile lorda del personale beneficiario e viene concessa:
per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell’imputabilità della sovvenzione, se anteriore;
per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19. Si richiede, altresì, che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto.
PROROGHE E RINNOVI DEI CONTRATTI A TERMINE
L’art. 93 del decreto “Rilancio”, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza da COVID-19, ha previsto che, in deroga all’art. 21 del DLgs. 81/2015, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare fino al 30.8.2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23.2.2020 anche in assenza delle causali di cui all’art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015, dunque anche in assenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, o di sostituzione di altri lavoratori, o connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Restano fermi gli altri limiti disposti dal DLgs. 81/2015 in materia di rinnovi e proroghe dei contratti a tempo determinato, essendo la deroga (fino al 30.8.2020) limitata alla specificazione delle causali.
Lo studio rimane a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e/o approfondimento che ritenete necessario.
Grazie e cordiali saluti.
DEGRASSI, SIARD & ASSOCIATI